Agenzia delle entrate: circolare sulle certificazioni SOA

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 10/E del 20 aprile 2023, ha fornito alcune precisazioni circa gli obblighi, introdotti dal Decreto-legge Ucraina, di certificazione SOA (Società organismo di attestazione) per superbonus o altre agevolazioni edilizie che superano i 516.000 euro. Ricordiamo che la certificazione SOA è un’attestazione che permette l’accesso delle imprese a gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Nello specifico, per i contratti di appalto e subappalto in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL Ucraina) e per i contratti stipulati in data anteriore, è possibile fruire delle detrazioni per gli interventi edilizi a prescindere dalla certificazione SOA; nessun obbligo anche per i soggetti che abbiano stipulato contratti dal 21 maggio al 31 dicembre 2022. Per beneficiare delle agevolazioni a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno 2023, le stesse devono aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della certificazione. Dal 1° luglio 2023, invece, è necessario l’avvenuto rilascio della certificazione SOA. Secondo l’Agenzia, il valore di 516.000 euro va considerato al netto dell’Iva; sono fuori dall’ambito applicativo delle condizioni SOA le spese riguardanti l’acquisto di unità immobiliari, anche antisismiche.