Con un articolo inserito in data 10 aprile 2019 al progetto di legge 1074 “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale” è stata prevista una norma interpretativa dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°dicembre 2016, n. 225, secondo cui al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell’Avvocatura dello Stato, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi indifferentemente, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, avuto riguardo alla relativa capacità operativa o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici. L’intervento si pone in netto contrasto con tutta la Giurisprudenza di legittimità e di merito sfavorevole all’Agenzia Entrate-Riscossione sul tema.(Valeria Nicoletti)
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