Ai fini della valutazione delle rimanenze finali d’esercizio, relative ai lavori in corso su ordinazione di durata inferiore ai 12 mesi, l’impresa deve tener conto di tutti i componenti direttamente imputabili ai prodotti attraverso tecniche di determinazione full costing, comprensivi del costo base e degli altri costi di diretta imputazione relativi al periodo di fabbricazione. La necessità di ricomprendere tali spese deriva dall’applicazione del principio della corretta rappresentazione delle rimanenze finali che concorrono alla formazione del reddito imponibile. Questo il contenuto dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 17054 del 13 agosto 2020.
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