Processo tributario: sollevata l’eccezione di incostituzionalità sulla liquidazione delle spese a favore degli impositori e degli agenti della riscossione sulla base dei parametri forensi se assistiti dai propri funzionari
Con l’ordinanza 9 settembre 2021, n. 620, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha disposto la trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale affinché decida sulla sollevata eccezione di incostituzionalità del comma 2-sexies, art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nella parte in cui stabilisce che “nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore, dell’agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto”. (Valeria Nicoletti)