L’articolo 89 comma 5 TUIR prescrive che «se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale». Una formalizzazione scritta, idonea ad escludere il calcolo degli interessi al tasso legale, è necessaria non solo in riferimento all’ipotesi della pattuizione di un tasso d’interesse diverso da quello legale, ma anche in relazione all’esclusione dell’applicazione degli interessi ai prestiti infragruppo. Cassazione sezione 5, sent. n. 33656 del 18/12/2019 massimata da Giovambattista Palumbo)
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