La normativa in materia di casse previdenziali prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata nei confronti dei professionisti quali ingegneri e architetti, che pur essendo iscritti all’Albo professionale, non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche altre attività lavorative con diverse forme di previdenza obbligatoria.
In particolare, l’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995 prevede che, a partire dal 1° gennaio 1996, i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo per professione abituale, ancorché non esclusiva, siano tenuti all’iscrizione presso l’apposita Gestione Separata Inps, se allo stesso tempo non sono tenuti ad iscriversi all’apposito Albo professionale di categoria.
Su tale argomento è stato avanzato un quesito di legittimità di fronte alla Corte costituzionale; la Corte costituzionale fornisce soluzione con la Sentenza n. 238 del 28 novembre 2022. (Antonella Madia)