Enti Locali: la cancellazione dei crediti di dubbia e difficile esazione (Parte I)

Per gli enti locali la gestione dei crediti di dubbia esigibilità è uno degli aspetti più importanti relativi alla predisposizione del bilancio.

Mentre i responsabili sono alle prese con la fase di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, particolare problema in tale fase viene rappresentato dalla possibilità di stralciare i crediti di dubbia esigibilità in considerazione della loro vetustà. Il vantaggio della cancellazione definitiva di tali crediti attivi e duplice, da un alto sarà possibile beneficiare della facoltà riconosciuta ai nuovi enti non sperimentatori, di spalmare l’eventuale disavanzo ottenuto dalla loro cancellazione fino a trent’anni, e dall’altro la riduzione della massa dei residui attivi creerà meno problemi di eventuali disavanzi in occasione del calcolo del Fondo crediti di Dubbia Esigibilità nel successivo conto consuntivo dell’anno 2015.

Proprio al fine di evitare tali comportamenti opportunistici, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.4/2015 avverte le Sezioni regionali di controllo, di procedere alla puntuale verifica delle operazioni condotte dai Comuni in merito proprio allo stralcio dai loro bilanci dei residui attivi vetusti.

La preoccupazione della nomofilachia è quella non solo del comportamento opportunistico che spingerebbe i Comuni all’eliminazione dei propri residui attivi per beneficiare della possibile distribuzione in 30 anni del disavanzo ottenuto, ma soprattutto nell’abbandonare la stessa possibilità delle azioni di recupero che verrebbero frustrate dalla loro cancellazione.

Sulla preoccupazione da parte degli enti locali riguardanti le disposizioni della legge finanziaria 2015, sul difficile recupero dei ruoli presso Equitalia per importi di tasse e tributi inferiori ai 300 Euro, con comunicato del 03/03/2015 la stessa Equitalia rassicurava gli enti locali precisando che “L’articolo 1, comma 688, della legge di Stabilità (legge 23 dicembre 2014, n.190) prevede che gli Enti creditori (Erario, Inps, Comuni, Enti territoriali) non debbano controllare le azioni svolte dagli Agenti della riscossione per recuperare le partite, di valore inferiore o pari a 300 euro, dichiarate non più esigibili. La norma si riferisce pertanto esclusivamente ai rapporti tra gli Enti pubblici creditori ed Equitalia, ma non ha alcun effetto sui debiti dei contribuenti e non esenta gli Agenti della riscossione dall’applicazione delle ordinarie procedure di legge.

Diventa, allora, interessante verificare quello che è consentito e quello che non lo è, ripercorrendo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs.118/2011).

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

Secondo il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, i responsabili delle entrate avranno cura di verificare in modo puntuale individuando formalmente le seguenti categorie di crediti:

  • i crediti di dubbia e difficile esazione;

  • i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

  • i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

  • i crediti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

  • i crediti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

 

CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE

In riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione, il principio contabile precisa che sulla base della ricognizione effettuata, il responsabile dell’entrata dovrà procede all’accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l’evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Il d.lgs.126/2014, al fine di consentire un avvio graduale dell’accantonamento al FCDE, ha reso possibile stanziare nel bilancio di previsione:

  • nel primo esercizio una quota almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione (55% per gli enti sperimentatori);

  • nel secondo esercizio una quota pari almeno al 55% dell’accantonamento, nel terzo esercizio una quota pari almeno al 70% dell’accantonamento, nel quarto esercizio una quota pari almeno al 85% dell’accantonamento ed infine, nel quinto esercizio, un accantonamento pari al 100%.

Se il risultato di amministrazione non dovesse presentare un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione, e fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.

I CREDITI RICONOSCIUTI ASSOLUTAMENTE INESIGIBILI E/O INSUSSISTENTI

Il principio entra poi nel merito dei possibili residui attivi da cancellare o stralciare dal bilancio in via definitiva, precisando che tali crediti che siano stati formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, posso derivare da avvenuta legale estinzione (prescrizione), indebito o erroneo accertamento del credito. Il responsabile dell’entrata dovrà, pertanto, individuare in modo puntuale i residui attivi da cancellare definitivamente dalle scritture e dai documenti di bilancio, ed includere tale eliminazione a mezzo della deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui. Tale riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti, dovrà essere adeguatamente motivato attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

 

CREDITI NON IMPUTATI CORRETTAMENTE IN BILANCIO

Tra i casi previsti nel principio contabile, nella fase di riaccertamento dei residui si può verificare il caso di crediti non correttamente classificati in bilancio. Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un’entrata è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una sua riclassificazione, con reimputazione nell’ambito del medesimo titolo di bilancio, attribuendo in tale fase al residuo la sua corretta classificazione di bilancio, operando una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui attivi, certificando che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato. In altri termini, la reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondete riduzione dei residui attivi, e non mediante  accertamento di nuovi crediti di competenza dell’esercizio.

 

CREDITI IMPUTATI ALL’ESERCIZIO MA NON DI COMPETENZA FINANZIARIA DI TALE ESERCIZIO

Il riaccertamento dei residui può riguardare, infine, crediti non correttamente imputati all’esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell’esercizio cui sono stati imputati, e quindi non esigibili nel corso di tale esercizio. In questo caso si procederà alla cancellazione del residuo attivo reimputandolo nel o negli esercizi in cui lo stesso risulti esigibile.

 

Leggi anche: Il problema della cancellazione dei crediti di dubbia e difficile esazione (Parte II)

 

Articolo già pubblicato su http://www.bilancioecontabilita.it

9 marzo 2015

Vincenzo Giannotti