Interessante sentenza della Corte di Cassazione in materia di nullità comminata dall’art. 79 della L. n. 392/1978.
Secondo la Corte questa nullità che, come noto, colpisce “ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli un altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge” ha finalità protettiva dell’aspirante conduttore dell’immobile considerato parte debole del contratto.
La Corte, pur criticando l’attualità di questa finalità, conferma l’orientamento dominante secondo il quale la nullità impedisce la conclusione di contratti di locazione nei quali, in via preventiva, il conduttore rinunci all’indennità di avviamento, anche se di tale rinuncia si sia tenuto conto nella determinazione dei canoni di locazione.
Il conduttore potrà rinunciarvi dopo che il rapporto locatizio si sia perfezionato e, dunque, sia cessata la sua posizione di debolezza. (Cass. civ., Sez. III, 30.9.2019, n. 24221, massimata da avv. Carlo Dalla Vecchia)
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