Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, nè carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse. Ricordando questo principio, la Corte di Cassazione, con la sentenza 1 marzo 2021, n. 5559, ribadisce come la proposizione della domanda di rateizzazione del debito contributivo non costituisce riconoscimento del debito e, quindi, non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione. (Valeria Nicoletti)
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