La plusvalenza derivante dalla vendita di una casa acquistata da meno di cinque anni in base a un titolo diverso dalla successione non costituisce reddito tassabile soltanto se il cedente adibisce l’immobile ad abitazione principale. Negli altri casi è soggetta a tassazione. Non rileva in alcun modo, al fine di riscontrare la sussistenza o meno del presupposto impositivo, l’eventuale assenza di volontà speculativa in capo al cedente, in ragione della rilevata natura assoluta della presunzione sulla portata speculativa dell’operazione immobiliare. È la conferma contenuta nella sentenza n. 11786 del 5 maggio 2025 della Corte di cassazione
Copyright ©2025 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l