La qualificazione delle spese di manutenzione quali ordinarie o straordinarie deve essere compiuta facendo riferimento alla finalità ed alla natura intrinseca delle opere realizzate, non potendo assumere rilevanza il criterio della rilevanza del costo. La previsione di cui all’art. 102, comma 6, del TUIR, che prevede, ai fini della deducibilità, il limite del cinque per cento del valore complessivo dei cespiti, trova considerazione solo con riferimento alle spese sostenute su beni in proprietà, mentre, le manutenzioni ordinarie su beni di terzi non subiscono il limite di deducibilità, come si evince dallo specifico riferimento all’imputazione delle stesse ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. (Corte di Cassazione, Ordinanza 19161 del 19/07/2019 massimata da Giovambattista palumbo)
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