Il decreto “Rilancio”, prevede, all’art. 84, le seguenti indennità:
- per i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito “comprovate perdite” (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di 600 euro) viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni. Per maggio 2020, è altresì riconosciuta un’indennità di 1000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 01.01.2019 – 17.03.2020.
Un’indennità di 500 euro è inoltre prevista per il mese di aprile a beneficio dei lavoratori del settore agricolo che siano già stati beneficiari dell’indennità di 600 euro a marzo.
Inoltre è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro (se non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non titolari di pensione). (Fabio Carrirolo)