Secondo la Cassazione, il trasferimento immobiliare tra coniugi separati è esente solo se disposto direttamente nel verbale conclusivo della procedura conciliativa. Nell’ordinanza 11617 del 16/06/2020, i Giudici di Cassazione hannp stabilito che il rogito di trasferimento immobiliare, intervenuto tra gli ex coniugi a seguito di accordo di mediazione, non può usufruire dell’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipocatastali (ex articolo 17, comma 3, Dlgs n. 28/2010), poiché questa esenzione non vale per gli atti successivi al verbale.
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