La Cassazione, con l’ordinanza n. 9125/2024, ha affermato che, al fine del perfezionamento della notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale, in caso di rifiuto a riceverlo da parte del destinatario o di sua momentanea assenza, la prova può essere data dal notificante solo con la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD (comunicazione di avvenuto deposito). (Gianfranco Costa)
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