La Corte di Cassazione, con la Sentenza 14/02/2025, n. 3800, ha affermato un rilevantissimo principio, limitando la valenza “automatica” del giudicato assolutorio penale nel processo tributario alle sole sanzioni. L’art. 21-bis del D.lgs. n. 74 del 2000, in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo solo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio. (Giovambattista Palumbo)
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