La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3097 del 02/02/2024, ha chiarito alcuni importanti profili in tema di procedura da adottare per il pagamento delle spese di lite. In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall’Amministrazione nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento. (Giovambattista Palumbo)