La Corte di Cassazione, con la Sentenza 08/02/2025, n. 3223, ha risolto un contenzioso in tema di transfer pricing, con particolare riferimento a finanziamenti infruttiferi infragruppo. La stipula di un mutuo gratuito tra una società controllante residente e una controllata estera soggiace alla disciplina del transfer pricing, che deve trovare applicazione non solo quando il prezzo pattuito sia inferiore a quello mediamente praticato nel comporto economico di riferimento, ma anche quando sia nullo.
Ancor più infatti, in tale ipotesi, si realizza un indebito trasferimento di ricchezza imponibile verso uno Stato estero, a cui l’ordinamento reagisce sostituendo il corrispettivo contrattuale nullo con il valore normale dell’operazione, costituito in caso di prestito di una somma di danaro dagli interessi al tasso di mercato.
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