Bonus asilo nido: domande per il 2024

L’accesso all’asilo nido rischia di diventare un lusso insostenibile. Anche per l’anno 2024 è previsto un contributo alle famiglie per il pagamento della retta. Ecco la guida alla richiesta del bonus per l’anno 2024.

L’INPS ha comunicato che è disponibile – per l’anno 2024 – la procedura di inserimento delle domande di agevolazione a sostegno delle famiglie previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ossia: il contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali, e il contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024, dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso.

 

Bonus asilo nido: alcune premesse

bonus asilo nido 2024È disponibile per l’anno 2024 la procedura di inserimento delle seguenti domande di agevolazione a sostegno delle famiglie previste dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, e successive modificazioni:

  • contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli enti locali;
  • contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2024, dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso e, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, deve essere inviata dal genitore/affidatario che ne sostiene l’onere con l’indicazione delle mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2024, fino a un massimo di 11 mensilità, per le quali si intende ottenere il contributo; mentre, nel caso di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione, dal genitore/affidatario convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.

La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 36 mesi e nell’ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compie i tre anni d’età nel corso del 2024 è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024.

 

Modalità di presentazione della domanda

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve indicare a quale dei due contributi intende accedere (contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati o contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche) e, qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi.

La domanda deve essere presentata, corredata della relativa documentazione, esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili sul sito www.inps.it, autenticandosi tramite la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Nel caso di istanza del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati, ai fini del rimborso deve essere allegata la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) contenente tutte le seguenti informazioni:

  • denominazione e Partita IVA dell’asilo nido;
  • nome, cognome o codice fiscale del minore;
  • mese di riferimento;
  • estremi del pagamento o quietanza di pagamento;
  • nome, cognome e codice fiscale del genitore che sostiene l’onere della retta (che dovrà coincidere col richiedente il contributo).

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce.

Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse devono essere inviate con un unico file.

Nel caso di domanda di contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione deve essere allegata un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

La documentazione di spesa, che consente la liquidazione del contributo, deve essere allegata entro e non oltre il 31 luglio 2025 indipendentemente dalla tipologia di contributo a cui si intende accedere, esclusivamente tramite il citato sevizio online “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allegare documenti di spesa”), disponibile sul sito dell’Istituto, o il servizio “Bonus nido” presente nell’app “INPS mobile”. Non verranno presi in considerazione allegati pervenuti con altre modalità.

Per accelerare le istruttorie e velocizzare i pagamenti, nel caso di contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per ogni mensilità prenotata, in fase di allegazione del giustificativo di pagamento, l’utente può autocertificare in ciascuna mensilità l’importo richiesto negli appositi campi del citato servizio web messo a disposizione dall’INPS.

Così procedendo, l’accredito della rata spettante avverrà in maniera automatizzata, con notevole riduzione dei tempi di erogazione.

 

Requisiti delle strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia

Ai fini dell’ammissione al contributo in esame, considerata la variegata offerta di servizi integrativi sul territorio nazionale, si chiarisce che deve essere attribuita rilevanza alla sussistenza dei provvedimenti degli Enti competenti (ad esempioMunicipio – Direzione Socio Educativa) con i quali viene determinato, di volta in volta, l’accreditamento della struttura alla luce di elementi quali, a titolo esemplificativo, la presenza del progetto pedagogico ed educativo, la connotazione degli ambienti riservati ai vari servizi (ad esempio, standard dimensionali e organizzativi), il rapporto tra numero di bambini ed educatori, a prescindere, quindi, dalla mera denominazione della struttura.

 

Importi del contributo

L’importo del contributo è stato gradualmente elevato, e per il corrente anno, nel caso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE minorenni), di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, l’agevolazione potrà spettare in misura pari a:

  • un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
  • un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
  • un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nelle seguenti ipotesi: ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante, ISEE minorenni non calcolabile.

Sul punto, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 all’articolo 1, comma 177, lettera b), ha disposto che:

“Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni, l’incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro”.

Le modifiche recate dalla citata legge di Bilancio riguardano, pertanto, esclusivamente i nuclei familiari per i quali risulta quanto segue:

  • nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024;
  • presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni e un ISEE minorenni regolare fino a 40.000 euro.

In tali casi, il contributo sia per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati che per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è elevato di un importo pari a 2.100 euro e si hanno, pertanto, i seguenti importi massimi:

  • 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
  • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

 

Erogazione del contributo

L’INPS provvede alla corresponsione del contributo in esame con le modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN, conto corrente estero Area SEPA).

In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario della prestazione e il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile sul sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera o corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente, dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

Si fa presente, infine, che i pagamenti avranno luogo a partire dal 2 aprile 2024.

 

Fonte: Messaggio INPS n. 1024 dell’11 marzo 2024.

 

Per un confronto con il contributo previsto per lo scorso anno, puoi leggere: “Il bonus asilo nido 2023

 

Antonella Madia

Sabato 16 marzo 2024