La CGT di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 1683/2024 del 22 maggio 2024 esaminando il caso di una cartella emessa a seguito di controllo ex 36 bis DPR n. 600/1973, ritenendo che “l’errore commesso dal contribuente è circoscritto alla mancata compilazione del prospetto Deduzione per capitale investito proprio (ACE) nelle dichiarazioni presentate per il periodo di imposta 2011, e nella successiva dichiarazione integrativa presentata in data 24 giugno 2015, emendabile e inidoneo ad incidere sulla entità della pretesa, stante la corretta quantificazione dell’eccedenza pregressa ACE della società incorporata, riportata nel Modello Redditi 2017 relativo al periodo di imposta 2016”, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.
Il Collegio di secondo grado, nella citata sentenza, ha ricordato che “è stata affermata l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).(Cass. Civ. Sez. 6 – 5, Ordinanza n.34712 del 25/11/2022)”. (Valeria Nicoletti)