Anche in caso di usucapione si può godere dei benefici fiscali prima casa. In tal caso, il contribuente che, al fine di beneficiare dell’imposta di registro in misura ridotta, intende avvalersi dell’agevolazione “prima casa”, è tenuto a rilasciare le dichiarazioni previste dalla normativa di settore, anche nel caso in cui l’acquisto dell’abitazione avviene a seguito di una sentenza che accerta l’usucapione dell’immobile. Questo il principio confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4713 del 22 febbraio 2025.
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