L’aliquota IVA ridotta al 4% per il superamento delle barriere architettoniche non si applica automaticamente alla fornitura di infissi con posa in opera. Solo i contratti d’appalto permettono di beneficiare della riduzione, mentre la vendita con installazione resta soggetta all’IVA ordinaria, evidenziando l’importanza della corretta qualificazione contrattuale.
IVA agevolata e infissi: esclusa la cessione con posa in opera senza appalto
Risulta di particolare interesse la risposta a interpello 19/8/2025, n. 212 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata al 4% prevista per il superamento delle barriere architettoniche non si applica alle mere forniture con posa in opera di infissi, anche se conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa di settore.
La cessione con posa in opera non equivale a un contratto d’appalto
La risposta ha un duplice interesse: il primo dove si ribadisce che la cessione con posa in opera da parte di un commerciante non si qualifica come contratto di appalto; la seconda dove precisa che solo nel contratto d’appalto si possono fruire delle aliquote agevolate.
Infatti, il quesito era stato proposto da una società del settore bricolage che, tramite artigiani convenzionati, installava serramenti rispondenti alle caratteristiche del D.M. 14/6/1989 n. 236.
Il punto 41-ter della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/72 riserva l’aliquota agevolata esclusivamente alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto finalizzate al superamento delle barriere architettoniche. Nel caso esaminato, gli infissi risultavano conformi alle specifiche tecniche dell’articolo 8.1.13 del DM 236/89, tuttavia mancava il requisito fondamentale della realizzazione attraverso contratto d’appalto.
L’amministrazione ha quindi dovuto distinguere tra una cessione di beni con posa accessoria e una prestazione di servizi nell’ambito di un appalto. Per operare questa distinzione, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato consolidati orientamenti di prassi, molti dei quali sviluppati in relazione all’applicazione del reverse charge.
Secondo questi principi, quando coesistono prestazioni di servizi e cessioni di beni, è necessario fare riferimento alla volontà delle parti espressa contrattualmente per stabilire se prevalga l’obbligazione di dare o quella di fare.
La giurisprudenza ha chiarito che quando l’accordo negoziale ha come scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera serve esclusivamente ad adattare il prodotto alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto va qualificato come cessione con posa in opera.
Analogamente, in assenza di clausole che obblighino l’assuntore a realizzare un quid novi rispetto alla serie produttiva ordinaria, deve qualificarsi come vendita la fornitura di impianti, infissi e simili, anche con posa, quando il fornitore sia il produttore o chi commercia abitualmente tali prodotti.
L’aliquota agevolata è riservata ai soli contratti d’appalto
L’Agenzia delle Entrate ha correttamente rilevato che nel quesito proposto l’incidenza del corrispettivo per la posa si aggira mediamente intorno al 26% del totale, mentre la parte prevalente è rappresentata dal valore degli infissi. Questo dato oggettivo, unito alla natura del contratto e all’assenza di obblighi per la realizzazione di opere innovative, porta a qualificare la prestazione come cessione di beni con posa accessoria.
L’esclusione dell’aliquota al 4% si presenta come conseguenza diretta della lettera della norma agevolativa.
Gli infissi come beni significativi
Ricordiamo, però, che gli infissi risultano elencati nei “beni significativi” e che, in presenza di interventi di manutenzione essi potrebbero fruire dell’aliquota ridotta al 10%.
Ancor di più va evidenziato che, generalmente, la sostituzione di infissi con caratteristiche anti-barriere rientra tra le opere di manutenzione straordinaria, per le quali è ammesso il 10% fino a copertura della quota di costo riferibile alla manodopera.
Rimane il fatto che, con la risposta all’interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate rafforza un orientamento restrittivo che dà prevalenza alla forma giuridica rispetto alla finalità dell’intervento.
Ecco che risulta del tutto evidente la seguente distinzione:
- acquisto da un commerciante di infissi con accordo che essi debbano essere dallo stesso installati (anche se a mezzo di altre imprese specializzate nel montaggio), si qualifica come una cessione di beni dove l’installazione è una operazione accessoria ai sensi dell’articolo 12 del DPR 633/1972: in tal caso di applica l’aliquota IVA ordinariamente prevista per il prodotto ceduto (nel caso, il 22%);
- contratto di appalto con un falegname per la fornitura degli infissi montati potrà trovarsi in due diverse situazioni:
-
- IVA 4% se l’intervento è volto al superamento di barriere architettoniche;
- IVA 10% se si tratta di manutenzioni straordinarie con sostituzione di infissi già esistenti.
-
Va anche detto che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non si limita al caso degli infissi, ma può essere allargato anche agli altri beni utilizzati per l’abbattimento delle barriere architettoniche, come ascensori, piattaforme elevatrici, servoscala e dispositivi analoghi, che rischiano di essere esclusi dal beneficio se forniti con la sola cessione e posa in opera.
Chiaramente, al lettore può sembrare riduttiva e restrittiva l’interpretazione, ma si ritiene che sia in linea con il dettato normativo visto nel suo complesso.
NdR: potrebbe interessarti anche…Barriere architettoniche e IVA al 4%: quando il formalismo soffoca la finalità sociale
Francesco Costa
Martedì 30 settembre 2025
Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…
Abbonamento annuale Circolari Settimanali
(anche per i clienti dello studio)
Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente nella tua casella di posta elettronica una circolare con tutte le novità dei 7 giorni precedenti e gli approfondimenti di assoluta urgenza.
Le circolari settimanali sono in formato Word per essere facilmente modificabili con il tuo logo ed i tuoi dati, e girabili ai clienti del tuo studio.