Affrontare una successione internazionale significa districarsi tra norme diverse, giurisdizioni sovrapposte e regole fiscali complesse. Dalla scelta della legge applicabile ai diritti degli eredi, fino alla doppia imposizione, ogni dettaglio può fare la differenza. Una guida essenziale per orientarsi in un ambito sempre più attuale.
Successioni internazionali: regole, conflitti di legge e aspetti fiscali
Nel caso di una successione internazionale, fattispecie oggigiorno sempre più frequente, si pongono rilevanti problematiche da risolvere, sia civilistiche, quale legge applicare, sia fiscali, come e dove dichiarare.
Ogni caso dovrà essere analizzato specificatamente, anche con il necessario ausilio di professionisti dei due paesi coinvolti; e non sempre facile risulterà trovare la giusta e univoca soluzione.
Il regolamento europeo sulle successioni internazionali: come orientarsi tra Stati e ordinamenti
L’aspetto civilistico di una successione internazionale è trattato dal regolamento europeo n. 650/2012, entrato in vigore con effetto 17 agosto 2015. Per i cittadini europei, come pure per quelli extraeuropei ivi residenti, non si applicherà la legge successoria del paese di cittadinanza, bensì quella del paese di residenza abituale. E questo per tutti i suoi beni, ovunque esistenti. Il regolamento vincola tutti gli stati della Europa, con la eccezione del Regno Unito (allora faceva parte della UE), della Danimarca e dell’Irlanda del Nord. In ogni caso il regolamento non ha abrogato le singole normative dei vari paesi; le rende solo inapplicabili, qualora incompatibili.
Per l’Italia, rimane sempre valido il riferimento alla legge internazionale n. 218/1995 di cui si vedrà appresso, anche se il nuovo concetto di residenza abituale sostituisce quello della cittadinanza.
Quanto alla definizione di residenza abituale, si rimanda ai considerando di tale regolamento numeri 23, 24 e25; è da precisare che questa residenza non ha nulla a che vedere con la residenza fiscale, per la quale sono invece dettati precisi riferimenti, dalle norme sulle imposte sul reddito. Qualora il de cuius avesse collegamenti manifestatamente più stretti con uno Stato diverso da quello di residenza, in via eccezionale l’eredità sarà regolata dalle norme di quel paese. Caso tipico è il de cuius che abbia variato la residenza da poco tempo, mantenendo la massa dei rapporti con il primitivo Stato.
È in ogni caso possibile scegliere una diversa norma applicabile, nel testamento. Si tra