La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del revisore non è un semplice adempimento formale, ma un passaggio chiave con rilevanti implicazioni operative. Tra controlli richiesti, responsabilità definite e possibili esoneri da altri obblighi, si delinea un ruolo tecnico spesso sottovalutato, ma centrale nella gestione fiscale d’impresa. Ma quali sono i limiti, le verifiche necessarie e le responsabilità effettive di chi sottoscrive? Un approfondimento su un compito spesso sottovalutato, ma ricco di implicazioni operative.
Revisore e dichiarazioni fiscali: guida a obblighi, responsabilità e compensazioni
La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali è un adempimento a carico dei soggetti incaricati della revisione legale non previsto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ma prescritto dal Legislatore nazionale.
Per compensare crediti fiscali di importo superiore ad € 15.000,00, derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, nonché imposte sostitutive delle imposte sui redditi, in alternativa all’apposizione del suddetto visto di conformità, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti a norma dell’art. 2409-bis c.c., possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.
Nel caso della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del revisore, è fortemente suggerito che lo stesso, prima della firma, si faccia rilasciare una specifica lettera di attestazione dagli amministratori – che si propone in bozza – al fine di ottenere la conferma dei dati e delle informazioni specifiche sulla corretta e completa compilazione dei modelli dichiarativi e sulla conoscenza da parte degli amministratori della portata, delle responsabilità e dei limiti propri della sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di revisione e da parte del legale rappresentante.
Compensazione dei crediti fiscali e sottoscrizione del revisore: obblighi, alternative e responsabilità
La firma del revisore nelle dichiarazioni fiscali: un’alternativa al visto di conformità
Secondo quanto previsto dal comma 5, art. 1, D.P.R. 22.07.1998, n. 322:
“…La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del Codice Civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 9, c. 5 D.lgs. 18.12.1997, n. 417 e successive modificazioni…”.
In materia di compensazione delle imposte, il Legislatore, ai sensi dell’art. 1, comma 754, L. 27.12.2013, n. 147, ha introdotto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, da parte di un soggetto abilitato (dottori commercialisti, ragionieri, esperti contabili e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi Albi) per compensare crediti fiscali di derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, nonché imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
Il riferimento è alla cd. compensazione “orizzontale” che ha per oggetto l’utilizzo del credito per il pagamento di debiti fiscali di diversa natura (esempio: IRES, IRAP, INPS, INAIL), questo tipo di compensazione prevede che:
- fino a importi superiori o uguali a 5.000 euro, la compensazione si può effettuare già dal 1° giorno del periodo successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione, e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva;
- per importi superiori ai 5.000 euro si può effettuare solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e solo ed esclusivamente se assieme alla dichiarazione IVA è stato consegnato anche il visto di conformità apposto da professionista abilitato.
In particolare, le compensazioni orizzontali che superano la soglia dei 5.000 euro invece devono rispettare i requisiti precedenti, ovvero:
- la presentazione preventiva della dichiarazione, non si può presentare prima del decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione;
- utilizzo esclusivamente i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. Il modello F24 deve essere presentato solo telematicamente.
Obblighi e responsabilità del revisore nella sottoscrizione
In alternativa all’apposizione del suddetto visto di conformità, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti a norma dell’art. 2409-bis c.c., possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile.
Spetta al contribuente interessato individuare il soggetto incaricato per lo svolgimento delle verifiche richieste dalla norma in esame: qualora il contribuente dovesse decidere di affidare detto incarico ad una Società di revisione, quest’ultima sarà tenuta ad effettuare ulteriori verifiche finalizzate alla sottoscrizione della dichiarazione fiscale, sulla base di una specifica lettera d’incarico.
La firma della dichiarazione compete sempre all’organo che in quel preciso anno ha sottoscritto la relazione al Bilancio. Il revisore uscente che sottoscrive la relazione di revisione sul bilancio – deve sottoscrivere le dichiarazioni fiscali relative allo stesso periodo d’imposta.
Si ricorda che la sottoscrizione ai fini della compensazione del credito emergente dalle medesime dichiarazioni fiscali compete soltanto al revisore uscente (che ha svolto la