Il lavoratore impatriato può ottenere il rimborso dell’IRPEF versata in eccesso, anche in assenza di una richiesta formale al datore di lavoro. Una recente pronuncia ha chiarito che il diritto al regime fiscale agevolato non può essere negato per mere omissioni formali, confermando che la legge prevale sulla prassi.
Impatriati e agevolazioni fiscali: il diritto al rimborso non si nega per una formalità
Il lavoratore dipendente che ha lavorato all’estero e poi torna in Italia ossia il c.d. soggetto “impatriato” ha diritto al regime fiscale agevolato e al conseguente rimborso di quanto versato in più a titolo Irpef, non valendo la prassi contenuta in una Circolare amministrativa che nega tale rimborso per non aver presentato lo stesso istanza al proprio datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta (CGT 2 gr. Milano).
Il caso: la norma vince sulla prassi
In tale sentenza viene ribadita l’assoluta prerogativa della legge, come fonte di rango maggiore, rispetto alla circolare, tipico esempio di prassi amministrativa.
Infatti, le leggi e i decreti legge, decreti legislativi come fonti del diritto, hanno un rango normativo superiore rispetto alle circolari; la gerarchia delle fonti normative italiane stabilisce che le leggi siano la fonte normativa di livello più alto, seguite dai decreti legge e poi dai regolamenti.
Si ricorda che tra le fonti del diritto primarie rientrano la Costituzione, le leggi ordinarie del Parlamento, i decreti legge del Governo, i decreti legislativi, gli Statuti delle Regioni ordinarie, le leggo regionali. Le fonti secondarie comprendono gli atti emanati dal potere normativo della P.A. e sono regolamenti, ordinanze e statuti.
Per quanto ci occupa le circolari non sono fonti del diritto e, quindi, non