Il 31 marzo è scaduta la prima rata del “ravvedimento speciale” 2018-2022. Ma cosa accade se un contribuente non versa le rate successive? Oltre a perdere i benefici della sanatoria per quell’anno, le somme già pagate non sembrano rimborsabili. Un’analisi per capire rischi e regole.
Il 31 marzo scorso è scaduto il termine per il pagamento della prima o unica rata relativa alla sanatoria delle annualità da 2018 a 2022, nota impropriamente (in quanto priva di qualsiasi caratteristica tipica di tale istituto) come ravvedimento speciale.
Negli addetti ai lavori si pongono già delle domande relative ai possibili comportamenti del contribuente che aderisce alla sanatoria, e che ha versato la prima rata. Vediamo allora, tramite l’illustrazione delle caratteristiche di tale istituto relative ai pagamenti e alla loro efficacia sulla sanatoria e sulla sua decadenza.
La norma interessata, ovviamente, è l’articolo 2-quater del DL n. 113/2024.
Versamento del ravvedimento speciale 2018 – 2022 a rate
Il comma 8 prevede che, in caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.
Tale disposizione va bene interpretata, non significando affatto che lo “scudo” della sanatoria si abbia solo al termine del periodo rateale, ma solo che la stessa si perfeziona all’ultimo pagamento di rata. Tale interpretazione, al di là della lettera della norma, è altresì frutto di una visione sistematica della stessa, che avrebbe determinato una diversa copertura temporale tra i soggetti che avessero pagato in unica soluzione e quelli che invece volevano approfittare della rateizzazione. Vale infatti il comma 9, il quale dispone che
“Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento della prima rata, […] é successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti”.
Tale ultimo comma ha a suo tempo tra l’altro determinato l’opportunità (quasi obbligo) di procedere a versare la prima rata quanto prima (vedi il nostro contributo di ottobre 2024), e non certo aspettando l’ultimo giorno, chiaramente nei casi in cui il contribuente avesse già deciso di fruire della sanatoria (cosa che invero risulta abbastanza frequente).
Cosa accade se non si versa una delle rate in scadenza?
Il comma 8 prevede altresì che Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.
Ciò significa che:
- l’omesso versamento della prima rata indica chiaramente una mancanza di intento di aderire alla sanatoria;
- la decadenza avviene solo al mancato pagamento di una delle rate successive, entro il termine per il versamento della successiva. In altre parole, se un contribuente ha versato la prima rata il 31/3, la seconda potrà versarla entro il 31/5 (non solo entro il 30/4) senza rischiare la decadenza;
- in caso di decadenza le somme versate non possono essere rimborsate; resta da capire se siano definitivamente perse o se si possano recuperare diversamente dal rimborso, ad esempio mediante variazione del codice tributo con relativo storno del motivo di versamento.
In altre parole, è da capire se il termine “rimborso” è da intendere letteralmente o anche sostanzialmente.
Passando al comma 11, esso precisa che In caso di mancato pagamento di una delle rate, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l’annualità di riferimento.
La norma fa riferimento al caso in cui un contribuente, che ha deciso di sanare almeno due periodi di imposta, cambi idea e non voglia più sanare uno o più di essi: in tal caso potrà omettere il versamento della rata relativa all’anno di imposta che non vuole più sanare, senza rischiare che la decadenza infici anche gli altri anni, regolarmente versati.
Il comma 11, al secondo periodo, continua dicendo che In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed é possibile procedere ad accertamento.
Ciò significa che la decadenza dalla sanatoria di uno o più anni comporta:
- l’impossibilità di chiedere a rimborso quanto versato (esattamente come nell’ipotesi vista prima, di decadenza totale),
- la (ovvia) possibilità di accertamento dell’anno di imposta interessato.
Danilo Sciuto
Martedì 8 Aprile 2025