Guida pratica all’iscrizione nel nuovo registro per i Revisori di Sostenibilità: la procedura semplificata per il 2025 e quella ordinaria che partirà dal 2026.
In seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di abilitazione per i revisori e le società di revisione relative all’idoneità allo svolgimento delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il Decreto in 9 articoli identifica anche il contenuto, i termini e le procedure per trasmettere le informazioni e il loro eventuale aggiornamento da parte degli iscritti al Registro. Va evidenziato che, con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2025 non vengono più applicate le disposizioni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. 202/2024 (ovvero del Decreto Milleproroghe), che erano state pianificate in attesa dell’adozione del Decreto stesso. Il Decreto Ministeriale individua tre fasi scaglionate nel tempo per l’invio delle domande di iscrizione al Registro dei revisori della sostenibilità.
Guida pratica per l’iscrizione come revisore della sostenibilità
FASE 1 – revisori incaricati di assurance di DNF
Viene individuata una prima fase a partire dal 4 marzo 2025 riservata ai revisori legali impiegati presso società di revisione coinvolte nell’attestazione di conformità delle dichiarazioni non finanziarie (DNF) ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.Lgs. 254/2016 da parte di soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 125/2024. Questi professionisti possono presentare domanda di iscrizione presso l’apposito Registro a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, purché abbiamo conseguito almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità (materie del gruppo D) nel 2024 o nel 2025.
Per compilare la domanda di iscrizione nel Registro è necessario osservare l’art. 4, comma 3, del D.M. del 19 febbraio 2025.
Per prima cosa è necessario compilare manualmente il modello RLS-01-T che è disponibile nell’area pubblica dedicata alla sostenibilità sul sito del MEF.
Bisognerà assolvere l’imposta di bollo di €16,00 con una marca che dovrà essere annullata e apposta sul frontespizio dell’istanza.
Inoltre, si dovrà sottoscriverla con firma digitale o autografa da parte dell’istante e del soggetto munito di firma della società titolare dell’incarico ex DNF e che fornisce la formazione ex art. 5.
Infine, per perfezionare la richiesta di abilitazione si dovrà inviare, preferibilmente tramite PEC all’indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it, l’istanza corredata da copia dei documenti di identità dei firmatari.
L’istante è tenuto al versamento di un contributo di segreteria di €50,00 tramite bonifico ordinario sul conto corrente postale intestato a Consip SPA.
FASE 2 – revisori già iscritti nel Registro all’01.01.2026
La seconda fase che partirà dalla seconda metà del 2025 è destinata ai revisori legali iscritti nel Registro prima del 1° gennaio 2026.
Va evidenziato che, il D.Lgs. 125/2024 prevede un regime transitorio per i soggetti già abilitati all’esercizio della revisione legale al 1° gennaio 2026. Più nello specifico, gli iscritti al Registro della revisione, entro il 1° gennaio 2026, saranno considerati abilitati e potranno rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza dover osservare gli obblighi previsti dagli articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del d.lgs. 39/2010, a condizione che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali in materie relative alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità, come stabilito dall’articolo 5 del Decreto Legislativo citato, e abbiano presentato la domanda di abilitazione secondo le modalità descritte nel successivo articolo 6, comma 1-bis.
La data iniziale per l’invio della domanda verrà comunicata con Determina della Ragioniera Generale di Stato dopo che saranno terminate le implementazioni informatiche al sito istituzionale della revisione legale.
Per presentare la domanda di iscrizione si deve far riferimento sempre all’art. 4, comma 3, del D.M. del 19 febbraio 2025.
È necessario compilare online il modello RLS-01 che sarà disponibile nell’area riservata del sito istituzionale e assolvere l’imposta di bollo di €16,00 con marca o tramite PagoPA. In caso di marca cartacea, essa dovrà essere annullata e apposta sul frontespizio dell’istanza.
La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta, ove richiesto, con firma digitale o autografa (nel secondo caso viene richiesta anche copia del documento di identità).
Infine, si dovrà accedere alla funzione di Protocollazione Automatica e si dovrà trasmettere la documentazione completa degli allegati.
L’istante è tenuto al versamento di un contributo di segreteria pari a €50,00.
Per la Fase 2 il pagamento può avvenire solo tramite PagoPA direttamente online durante la compilazione del modulo di domanda.
FASE 3 – a regime dopo l’1.1.2026
Tale fase è riservata ai revisori che successivamente all’01.01.2026 matureranno i requisiti per l’iscrizione nell’apposito Registro.
Per ottenere l’abilitazione, sarà necessario svolgere un tirocinio di almeno otto mesi sulle tematiche della sostenibilità e superare un esame di idoneità aggiuntivo che verterà anche sulle tematiche ESG.
Per presentare la domanda di iscrizione è opportuno osservare l’articolo 4, comma 1, del D.M. del 19 febbraio 2025.
In questa fase è necessario compilare online l’apposito modulo che sarà disponibile nell’area riservata del sito istituzionale e assolvere l’imposta di bollo di €16,00 con marca cartacea o tramite PagoPA.
In caso di marca cartacea, si dovrà annullarla e apporla sul frontespizio dell’istanza.
La domanda dovrà poi essere sottoscritta, ove richiesto, con firma digitale o autografa (nel secondo caso si richiede anche copia della carta d’identità).
Infine, si dovrà accedere alla funzione Protocollazione Automatica e trasmettere la documentazione completa di tutti gli allegati.
L’istante è tenuto al versamento del contributo di segreteria di € 50,00. Per la Fase 3 il pagamento può avvenire solo tramite PagoPA direttamente online durante la compilazione del modulo di domanda.
Le modalità di presentazione della domanda per la fase 3 sono essenzialmente simili a quelle previste per i soggetti che partecipano alla fase 2, mentre l’abilitazione decorrerà dalla data di approvazione del provvedimento di abilitazione da parte del MEF.
Esame delle domande e abilitazione
Le domande di abilitazione sono esaminate entro 150 giorni dalla loro ricezione. Se il Ministero dell’Economia e delle Finanze rileva la mancanza, anche parziale, dei requisiti per l’abilitazione, lo comunica al richiedente secondo le normative vigenti, assegnandogli un termine massimo di 30 giorni per sanare le mancanze riscontrate.
Dal momento in cui viene inviata la richiesta di integrazione fino alla ricezione di tali elementi, il termine previsto per la conclusione dell’istruttoria viene sospeso. Se il termine scade senza che le carenze siano sanate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, emette un provvedimento motivato di diniego dell’abilitazione.
Il provvedimento di abilitazione viene emesso dal MEF, tramite la Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, e annotato nel Registro, garantendone la pubblicità. L’abilitazione per svolgere l’attività di attestazione della sostenibilità decorre dalla data del provvedimento di abilitazione di cui all’art. 6, comma 4, oppure, per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), dalla data di ricezione della domanda di abilitazione, come indicato nel relativo provvedimento.
I soggetti abilitati sono responsabili per le informazioni fornite al momento della richiesta di abilitazione e devono aggiornare i dati nella loro area riservata del sito della revisione legale entro 30 giorni dal manifestarsi di una variazione.
Conclusione
L’istituzione del Registro dei revisori della sostenibilità segna un passo fondamentale per la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni ESG, rafforzando la qualità della rendicontazione di sostenibilità.
Il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2025 definisce un percorso chiaro e articolato in tre fasi, che introduce dei criteri stringenti per l’accesso alla professione e per l’esercizio delle attività di assurance.
La procedura di iscrizione prevede requisiti rigorosi, tra cui il possesso di specifiche competenze tecniche in materia ESG, un’adeguata esperienza professionale e il superamento di una prova di idoneità. Inoltre, viene enfatizzata l’importanza della formazione continua, con obblighi periodici di aggiornamento per garantire l’allineamento alle evoluzioni normative e ai più recenti standard di rendicontazione, come gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
Questo nuovo sistema non solo valorizza il ruolo del revisore della sostenibilità, ma gli attribuisce anche maggiori responsabilità nella verifica e certificazione delle informazioni di sostenibilità, in linea con il principio della terzietà e dell’indipendenza professionale. Un aspetto cruciale riguarda l’integrazione tra revisione della sostenibilità e revisione finanziaria, per assicurare una coerenza tra i dati economico-finanziari e quelli ESG, in un’ottica di rendicontazione integrata.
Infine, l’individuazione di un’abilitazione ad hoc per questa figura professionale rappresenta un elemento di garanzia per investitori, stakeholder e istituzioni, rafforzando la credibilità dei report di sostenibilità e contribuendo alla lotta contro il greenwashing. L’istituzione di un albo professionale riconosciuto è un segnale forte verso una maggiore professionalizzazione del settore, ponendo le basi per un rafforzamento della trasparenza e della fiducia nei processi di revisione ESG.
Fonte: Decreto Ministeriale MEF del 19 febbraio 2025.
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Giulia Rancan
Giovedì 6 Marzo 2025