La revoca cautelare dell’amministratore è un momento critico per una SRL e può essere richiesta da un socio in caso di gravi irregolarità gestionali. Ma quali prove servono? Quali sono i rischi e le strategie migliori per tutelare la società? Scopriamo come si svolge la contestazione e quando il giudice può intervenire.
Revoca cautelare dell’amministratore di srl: diritti e procedure
La crescente diffusione delle Società a Responsabilità Limitata per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali è stata, nell’ultimo decennio, facilitata dalle recenti disposizioni normative che hanno reso questa forma societaria più accessibile e meno gravosa. Un ulteriore aspetto meritevole di nota riguarda le modifiche apportate al codice civile in materia di società a responsabilità limitata, le quali hanno permesso una valutazione più approfondita delle scelte supportate da una disciplina specifica.
In particolare, la riforma del diritto societario ha comportato significative modifiche alle norme del codice riguardanti queste società. È importante evidenziare la nuova formulazione dell’articolo 2476, rubricato “Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci”, il quale al terzo comma stabilisce la possibilità per i soci di esercitare un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Si sa che il ruolo di amministratore all’interno di una società di capitali implica l’obbligo di osservare le “regole della corretta amministrazione” previste dalla legge e dallo statuto, da rispettare con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto; la violazione di tali regole può dar luogo a responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei terzi.
La normativa riconosce a ciascun socio il diritto di richiedere, qualora vengano riscontrate gravi irregolarità nella gestione aziendale, l’adozione di un provvedimento cautelare volto alla revoca degli amministratori.
Tale disposizione sostituisce l’articolo 2409 del codice civile, che, nella legislazione antecedente alla riforma, sebbene riferito alle società per azioni, era ritenuto applicabile anche alle società a responsabilità li