In occasione degli incontri con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla “sospensione“ dei termini per le osservazioni allo schema d’atto che cadono nel mese di agosto. La posizione sostenuta, seppur apprezzabile, non può considerarsi dirimente, visto quanto è accaduto in passato per fattispecie simili.
La normativa in tema di contraddittorio
Con la riforma del 2024, nello statuto del contribuente è stato inserito l’art. 6 bis, in cui troviamo le modalità attraverso cui il Legislatore ha inteso dare attuazione al principio del contraddittorio. Esso ha come caratteristiche che deve essere informato ed effettivo.
Con il DM MEF 24 aprile 2024, sono stati individuati gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati esclusi da questa normativa.
Nei casi per i quali è previsto, l‘amministrazione finanziaria comunica al contribuente, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
La norma prevede che l’atto non sia adottato prima della scadenza del termine per le controdeduzioni, dove la possibilità di estrarre copia degli atti del fascicolo, non menzionata, purtroppo, tra le possibilità normativam