Riduzione contributi IVS: addio dalla busta paga di gennaio 2025

La Manovra 2024 ha introdotto esoneri contributivi per lavoratori dipendenti e madri con due figli, validi fino a dicembre 2024.
Dal 2025, cambia il quadro: alcune misure cessano, mentre nuove agevolazioni parziali entrano in vigore. In particolare, le madri con almeno due figli potranno accedere a un nuovo esonero contributivo, ma con regole e limiti diversi.
Quali sono le novità e chi ne beneficerà?

La Manovra 2024 approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213 nell’ottica di abbattere il peso di contributi e imposte sulle buste dei lavoratori dipendenti ha contemplato in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 una riduzione dei contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) a carico dei lavoratori e trattenuti in busta paga.

Sempre la Manovra 2024 ha riconosciuto in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 un esonero del 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, madri di due figli.

La recente Legge di bilancio per l’anno corrente, in vigore dallo scorso 1° gennaio, non ha disposto alcuna proroga delle due misure descritte che, pertanto, cessano di trovare applicazione a partire dalle buste paga di competenza di gennaio 2025.

Analizziamo la questione in dettaglio.

La riduzione dei contributi IVS

riduzione contributi ivs 2025La Legge numero 213/2023 ha previsto, articolo 1, comma 15, in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, esclusi i rapporti di lavoro domestico, un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) a carico del lavoratore e trattenuti in busta paga, pari a:

  • 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, al netto del rateo di tredicesima;
  • 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Come ha avuto modo di chiarire l’INPS con la Circolare 16 gennaio 2024 numero 11 con riferimento alla durata dell’esonero, l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 comporta “che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso”.

Ne consegue che, nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e, nel corso dell’anno 2025, dovessero essergli erogate le ultime competenze (come, ad esempio, residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, etc.) l’esonero, nell’anno corrente, su tali ultime competenze “non troverà applicazione” (Circolare INPS).

In definitiva, non esiste alcuna situazione derogatoria rispetto al divieto di applicare la riduzione IVS per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2025.

Eventuali erronee evidenze in cedolino della misura in parola daranno luogo ad un’azione dell’INPS volta a recuperare le somme indebitamente fruite dal dipendente a titolo di riduzione contributi IVS.

 

Bonus mamme con due figli

La Legge 30 dicembre 2023 numero 213 oltre al bonus riservato alle lavoratrici madri di tre o più figli (articolo 1, comma 180) riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, ha introdotto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 una misura analoga alla prima per le lavoratrici madri di due figli (articolo 1, comma 181).

Possono accedere allo sgravio, pari al 100% dei contributi IVS a carico delle lavoratrici, le dipendenti con contratto a tempo indeterminato madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Da notare che l’abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice opera sino ad una soglia massima di 3.000,00 euro annui, da riparametrare su:

  • Base mensile in misura pari a 250,00 euro (3.000,00 euro / 12);
  • Base giornaliera, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, in misura corrispondente a 8,06 euro (250,00 euro / 31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.

A meno che nel frattempo la lavoratrice, in ragione del numero di figli (almeno tre), non possa accedere al bonus di cui all’articolo 1, comma 180 della Manovra 2024, previsto sino al 31 dicembre 2026, a decorrere dal 1° gennaio 2025 cessa di trovare applicazione in cedolino l’esonero contributivo per le mamme con due figli.

In definitiva, a partire dal cedolino paga di gennaio 2025 continua a trovare applicazione l’esonero contributivo per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, madri di almeno tre figli. In tal caso l’esonero totale dei contributi IVS (soggetto alle soglie annue, mensili e giornaliere già descritte) spetta sino al 31 dicembre 2026 ovvero, se antecedente, sino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Come ha avuto modo di chiarire l’INPS con il Messaggio 31 gennaio 2025 numero 401 in considerazione dell’espressa previsione dell’efficacia temporale dello sgravio mamme con almeno tre figli (fino al 31 dicembre 2026) lo stesso può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita o l’affido / adozione del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026.

In tali ipotesi l’esonero…

…“troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato” (Messaggio INPS).

 

Bonus mamme 2025

La Legge 30 dicembre 2024 numero 207 (Manovra 2025) ha previsto in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a 40 mila euro su base annua, un parziale esonero contributivo, a decorrere dall’anno 2025, della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Ai sensi dell’articolo 1, commi 219 – 220 della Manovra 2025, la misura è riservata (in via strutturale) alle lavoratrici madri di due o più figli sino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

A decorrere dall’anno 2027 per le madri di tre o più figli l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per le annualità 2025 e 2026 il bonus in parola non spetta alle lavoratrici che già beneficiano della misura introdotta dalla Legge numero 213/2023 (bonus mamme a tempo indeterminato con almeno tre figli).

Ne consegue che le lavoratrici madri di due figli, prive dell’esonero totale dei contributi IVS a decorrere dal 1° gennaio 2025 possono comunque, se ricorrono i requisiti di legge, accedere alla riduzione parziale dei contributi, come da Manovra 2025.

In tal caso, tuttavia, come ricorda l’INPS nel Messaggio numero 401/2025, per l’applicazione in cedolino del bonus è necessario attendere l’apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Al D.M. è demandata la definizione della misura dello sgravio e le modalità di accesso al medesimo.

Una volta pubblicato il decreto attuativo non resterà che attendere la circolare / messaggio con cui l’INPS fornirà le indicazioni per la disciplina e la gestione della misura, nonché le modalità di compilazione, da parte dei datori di lavoro, del flusso telematico “UniEmens”.

 

Paolo Ballanti

Mercoledì 12 febbraio 2025