In quali casi il compenso può risultare fiscalmente indeducibile? Quali formalità sono necessarie per la deduzione? E quali rischi corre la società se un socio amministratore si autoliquida un compenso senza autorizzazione?
Compensi degli amministratori: profili di legittimità fiscale e normativa tra Cassazione e riforma Vietti
La Corte di Cassazione ha ormai consolidato il principio, già affermato da Cassazione SS.UU. 29.8.2008 n. 21933, per il quale la mancanza di esplicita delibera assembleare in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori, qualora il medesimo non risulti essere già stato predefinito nello statuto, interdice alla società il diritto di deduzione fiscale del compenso erogato, non potendosi considerare implicito il relativo consenso sociale nella delibera di approvazione del bilancio.
Compensi amministratori: quali verifiche fiscali?
Sempre in ordine ai compensi deliberati a favore degli amministratori la Corte ha anche consolidato il diritto/ potere dell’Amministrazione Finanziaria di sottoporre a verifica valutativa l’entità e la congruità del compenso degli amministratori.
L’importanza del verbale di assemblea sociale
Specificamente in ordine alla prima questione, per la Corte di Cassazione la necessità di un’esplicita delibera dell’assemblea alla base della determinazione del compenso riservato agli amministratori deriverebbe:
- dalla natura imperativa ed inderogabile delle previsioni normative, dovendo considerarsi la disciplina di funzionamento delle società dettata anche a supporto dell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica;
- dalla distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364, n. 1 e 3 cod. civ.);
- dalla mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.);
- dal diretto contrasto, in quanto strutturalmente diverse, delle delibere tacite ed implicite con le regole di rituale formazione della volontà della società (art. 2393, comma 2°, cod. civ) . Da tale diversità strutturale del cons