Può capitare che un professionista debba adire l’autorità giudiziaria per recuperare il compenso per la prestazione effettuata e non pagata dal cliente, richiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo. In questo caso gli Uffici finanziari sono soliti “tassare” ai fini dell’imposta di registro sia il provvedimento giudiziario in sé e sia – per enunciazione – il rapporto professionale sottostante che ha dato la stura alla prestazione effettuata. Modus operandi che ancora una volta è stato avallato dalla Cassazione che ha confermato la legittimità di tale ripresa a tassazione.
Il caso dell’Avvocato e la enunciazione del rapporto sottostante
Un avvocato impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio finanziario con il quale gli veniva ingiunto il pagamento dell’imposta di registro liquidata sia con riferimento al provvedimento giudiziario in sé e sia in relazione all’incarico professionale emergente per “enunciazione” dai medesimi atti processuali.
Dopo aver perso in primo e secondo grado, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione lamentando – tra l’altro – l’errore in cui erano incorsi i giudici di appello, rei di aver “scambiato” la enunciazione del rapporto sottostante con la sua mera evocazione negli atti processuali.
La Suprema Corte ha confermato la legittimità di tale ripresa a tassazione, prendendo spunto proprio dalla struttura del giudizio monitorio. Infatti secondo i massimi giudici:
“Il ricorso per ingiunzione, in ragione della peculiare struttura del provvedimento di decreto ingiuntivo e della relativa procedura sommaria che ne disciplina l’emissione, integra necessariamente il decreto ingiuntivo stesso, con conseguente rilevanza delle enunciazioni contenute nell’atto di ricorso, e richiamate per relationem, ai fini della tassazione per enunciazione ai sensi dell’art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. Registro)”.
Per cui esaminando la fattispecie in esame e preso atto della ricorrenza in concreto dei presupposti stabiliti in generale dalle sezioni unite in materia di “tassazione per enunciazione”[1], gli Ermellini hanno ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio (tassazione ai fini del registro dell’incarico sottostante)…
…“atteso che si tratta di atto di decreto ingiuntivo che si ricollega necessariamente all’ incarico professionale conferito al medesimo difensore; e, in base all’art. 22, comma 3, del TUR, se il contratto enunciato in uno degli atti dell’autorità giudiziaria è totalmente ineseguito, l’ imposta su di esso (sull’atto enunciato) è dovuta per l’ intero valore della prestazione ineseguita”.
Di conseguenza, rigettavano il ricorso condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
La tassazione del decreto ingiuntivo ai fini dell’imposta di registro
L’attività di tassazione degli atti giudiziari che – a prima vista – potrebbe risultare basilare e ripetitiva in realtà sottende un attento lavoro di valutazione del caso di specie e delle concrete disposizioni patrimoniali ordinate dal giudice.
Il caso classico è rappresentato proprio dalla t