Distacco di personale e IVA: cosa cambia dal 1° gennaio 2025? Anche se riaddebitati al puro costo, i distacchi in corso rimangono esclusi dall’imposta?
Approfondiamo le principali criticità e i dubbi applicativi legati alla normativa unionale per comprendere gli impatti sui contratti di distacco del personale.
Nonostante l’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, evidenzi come l’abrogazione dell’art. 8, comma 35, L. n. 67/1988, esplichi i propri effetti solo per i distacchi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2025, i Giudici europei con sentenza 11 marzo 2020, Causa C94/19 hanno statuito come nel distacco di personale, il fatto che il corrispettivo sia rappresentato dal rimborso di un costo corrispondente alla retribuzione del personale distaccato non comporta, di per sé, che l’operazione sia da ritenere non onerosa e quindi irrilevante ai fini IVA, qualora il compenso ricevuto dalla distaccante costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato dal beneficiario. In tale direzione, parrebbe evidente come la norma nazionale, contenuta nel decreto salva infrazioni, deroghi al principio del primato del diritto dell’Unione.
I distacchi di personale e la loro rilevanza IVA secondo l’orientamento comunitario
Il distacco di personale tra società collegate: il caso italiano
Una società per azioni italiana distaccava un suo dirigente presso una controllata, anch’essa società per azioni italiana, al fine di occupare il posto di direttore di uno degli stabilimenti di quest’ultima.
In virtù di ciò, la controllante emetteva alcune fatture alla controllata, applicando l’IVA, per gli importi corrispondenti ai costi sostenuti per il dirigente distaccato e quest’ultima, successivamente, operava le relative detrazioni.
L’Agenzia delle Entrate procedeva ad una rettifica finalizzata al recupero dell’IVA detratta a tale titolo dalla controllata, sostenendo che tali rimborsi non riguardassero prestazioni di servizi e fossero pertanto estranei alla sfera di applicazione dell’imposta.
Proposto il ricorso la società soccombeva, sia in primo grado che in appello, avendo i giudici di merito ritenuto, data la mancanza di prova, che il lavoratore distaccato avesse ricevuto una maggiorazione di somme o esercitato funzioni diverse da quelle già svolte presso la distaccante, gli importi pagati da tale società coincidessero con i costi, rispetto ai quali l’art. 8, comma 35, L. 67/1988, prevede che:
“Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte