La legge di Bilancio 2025 introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare; in particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base della detrazione in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente relativo al numero di figli a carico.
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L’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2025 introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni , parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiari. In pratica siamo di fronte a un decalage delle detrazioni IRPEf dall’1 Gennaio 2025
Il riordino delle detrazioni fiscali IRPEF dal 2025
Le disposizioni inserite nel nuovo articolo 16-ter, al comma 1, del DPR 917/86, cd. TUIR, prevedono che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del TUIR.
Le precedenti norme sulle detrazioni
A questo proposito si ricorda, preliminarmente, che a seguito dell’introduzione del comma 3-bis, all’articolo 15 del TUIR (avente ad oggetto le detrazioni per spese ed oneri), a decorrere dal 1°gennaio 2020, le detrazioni previste dal citato articolo 15 spettano per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro mentre qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro esse spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.
In altri termini la percentuale di detrazione riconosciuta diminuisce progressivamente al crescere del reddito azzerandosi alla soglia di 240.000 euro.
Il comma 2, dell’articolo 12 , del TUIR prevede che le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.
Il nuovo calcolo delle detrazioni IRPEF 2025: importo base
Il comma 2 , dell’articolo 16-ter del TUIR , dispone che l’importo base è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Il coefficiente da utilizzare
Il comma 3 , dell’articolo 16-ter , prevede che il coefficiente da utilizzare è pari a:
• 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2 , del TUIR (tale disposizione prevede che le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro);
• 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, che si trova nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2 , del TUIR ;
• 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del TUIR ;
• 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabil