Il revisore e la rendicontazione di sostenibilità volontaria

E’ stato pubblicato da Assirevi un documento assai utile per i revisori incaricati di stilare la relazione sulla rendicontazione di sostenibilità: ecco i suggerimenti in attesa degli standard ISA

I requisiti previsti per l’obbligo di informativa sulla sostenibilità troveranno applicazione progressiva per la stragrande maggioranza delle aziende a partire dal 2026 e fino al 2028; nel contempo, l’emissione degli ESRS ha introdotto dei principi di rendicontazione che saranno usati su larga scala a livello europeo. Ciò non toglie, ovviamente, che talune aziende possano volontariamente predisporre la rendicontazione di sostenibilità, perché ad esempio diventeranno obbligate nei prossimi esercizi e intendano anticipare la predisposizione della rendicontazione di sostenibilità.

 

Il revisore e la rendicontazione di sostenibilità volontaria: chiarimenti da Assirevi

Proprio per tali situazioni, nei giorni scorsi Assirevi ha pubblicato un documento di ricerca, il n. 260, in cui ha fornito indicazioni sugli incarichi per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

Tale rendicontazione volontaria andrà redatta sulla base degli ESRS, in quanto, come dice Assirevi, sono il framework di riferimento più avanzato e completo a livello europeo.

E’ necessario che venga precisata la natura volontaria dell’informativa e sia specificato l’utilizzo degli ESRS.

Assirevi afferma peraltro che, a eccezione di alcuni aspetti richiamati nel documento, che sono applicabili esclusivamente alle rendicontazioni di sostenibilità di natura obbligatoria,

“per le finalità della rendicontazione di sostenibilità predisposta su base volontaria il perseguimento dei necessari obiettivi di consistency interna delle previsioni degli ESRS e la suitability complessiva dei principi applicati richiedano l’integrale applicazione dei principi ESRS”.

L’informativa, d’altronde, non dovrà necessariamente riportare le informazioni previste dal D. Lgs. n. 125/24, visto che esse derivano da specifici requisiti della normativa europea. Di conseguenza, tali informazioni dovranno essere incluse in un documento separato rispetto alla Relazione sulla gestione, soluzione che renderebbe maggiormente chiaro il carattere volontario della rendicontazione stessa e che permetterebbe di svincolare la relativa tempistica di predisposizione da quella del bilancio d’esercizio.

 

Su quali principi si deve basare il revisore?

Dal lato del revisore, egli dovrà basarsi, nelle more dell’entrata in vigore dello standard ISSA 5000, sul principio ISAE 3000 Revised.

Oggi, le indicazioni contenute nella CSRD e nel D. Lgs. suddetto prevedono l’utilizzo della limited assurance, mentre il futuro principio ISSA 5000 includerà linee guida sia per la limited assurance sia per la reasonable assurance.

Ecco perché nello schema di relazione presentato nell’allegato 1 al documento in commento si fa riferimento solo a incarichi di tipo limited assurance.

Da evidenziare, infine, la sezione intitolata “Altri aspetti”, che precisa come la relazione non sia emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la società non è obbligata alla predisposizione della rendicontazione di sostenibilità.

Nel documento è altresì presente un altro allegato, il n. 2, che riporta un esempio di lettera di attestazione.

NdR. Approfondisci qui: ESG e revisori legali: regime transitorio con diversi requisiti di accesso alla rendicontazione di sostenibilità

 

Danilo Sciuto

Lunedì 30 Dicembre 2024