Il 16 dicembre 2024 scade il termine per il versamento dell’acconto sull’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione del TFR. I datori di lavoro possono scegliere il metodo storico o presuntivo per calcolare l’acconto, privilegiando il più conveniente in base alla situazione aziendale.
Questo adempimento è essenziale per garantire una gestione fiscale corretta e rappresenta una delle principali scadenze per i sostituti d’imposta. Scopriamo come calcolare correttamente l’importo e ottimizzare il processo.
Come ogni anno il datore di lavoro deve provvedere al calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva per il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, e versarlo mediante modello di pagamento F24 entro il 16 dicembre 2024.
Nota: come noto il TFR deve essere annualmente rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% maggiorato di un tasso pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT.
La rivalutazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro e prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 17%.
Imposta sostitutiva sulla quota di rivalutazione del TFR: le regole generali
La normativa in materia di tassazione del Trattamento di fine rapporto ne prevede la scomposizione in due entità economiche di natura diversa:
- la prima di natura finanziaria caratterizzata da una rivalutazione come previsto dall’art. 2120 del codice civile ;
- la seconda invece, pari al trattamento depurato dall’imposta sostitutiva, costituisce la vera e propria quota di TFR da elargire al lavoratore.
Il Decreto legislativo n. 47/2000 e il successivo decreto correttivo 168/2001 hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una riforma della disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto che prevede distinte modalità di tassazione per le quote del Tfr e per le rivalutazioni del trattamento medesimo.
Nota: fino al 31 dicembre 2000 la rivalutazione TFR veniva capitalizzata con il fondo TFR e, in fase di corresponsione, assoggettata a tassazione separata. A decorrere