Il trasferimento di un complesso di beni e di rapporti giuridici suscettibile di consentire l’esercizio dell’attività di impresa è un’operazione di cessione di azienda, con le ovvie conseguenze fiscali…
L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette (IVA e imposta di registro), di un’operazione di trasferimento di impianti di distribuzione di gas naturale.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, dopo avere accertato che l’operazione esaminata riguarda un complesso di beni e di rapporti giuridici suscettibile di consentire l’esercizio dell’attività di impresa in capo al Gestore Entrante, e che detta caratteristica fosse anche preesistente al trasferimento stesso, ha ritenuto applicabile ai fini IVA l’articolo 2, comma 3, lettera b), del DPR 633/1972.
A tale conclusione, l’Ufficio è arrivato facendo riferimento a quanto riportato da altri chiarimenti forniti in passato (Risposta n. 455 del 2023 e nella Risposta n. 546 del 2020), che hanno stabilito che gli elementi che contraddistinguono un complesso aziendale sono, tra l’altro, rappresentati:
- dalla possibile prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un’attività economica autonoma e attuale (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa n. C497/01 del 27 novembre 2003, punti 40 e 44);
- dal mantenimento da parte del suddetto complesso di beni di sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa n. C444/10 del 10 novembre 2011, punto 25).
La definizione di azienda: tra codice civile e norme fiscali
A questo punto, è necessario ricordare che la definizione di azienda è contenuta nell’art. 2555 c.c., a mente del quale
“l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
Ad esso si affianca l’art. 2082 c.c., secondo cui per imprenditore è da intendersi
“chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Pertanto, dall’esame congiunto dei due articoli sopra cit