Nella notifica a mezzo posta l’attestazione sull’avviso di ricevimento dell’agente postale fa fede fino a querela di falso.
Il contribuente destinatario di un avviso di ricevimento che sostiene di non aver ricevuto l’atto e di non averlo mai firmato, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notifica, deve impugnare l’atto a mezzo della querela di falso.
Notifica atto tributario: procedura
La procedura di notifica degli atti tributari è regolata dagli articoli 137 e ss. del codice procedura civile e articolo 60 DPR 600/1973, a cui si ispira l’art. 16, comma 2, del D.Lgs 546/1992.
L’ufficiale giudiziario e i messi speciali incaricati dall’Amministrazione finanziaria sono i soggetti preposti alla notifica “brevi manu”.
La notifica può avvenire anche a mezzo del servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, perfezionandosi la notifica con la consegna del relativo plico da parte dell’agente postale al soggetto destinatario.
Se si verifica irreperibilità relativa, incapacità o rifiuto di ricevere da parte del destinatario dell’atto, l’art. 140 codice procedura civile prevede che l’ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica affiggendo avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario, fornendo notizia all’interessato.
Quest’ultima rappresenta prova indefettibile del perfezionamento della no