L’uso della scissione societaria da parte di una società, che, di fatto, non svolge attività di impresa, limitandosi a concedere in godimento gratuito il proprio immobile ai soci e che, dopo essersi posta in liquidazione, mediante scissione, attribuisce ai soci il capannone precedentemente utilizzato senza corrispettivo, comporta la sussistenza di una operazione elusiva.
La Corte di Cassazione ha individuato la natura elusiva di una operazione di scissione societaria.
Il caso: scissione di beni immobili contestata dal Fisco
Nel caso di specie, a seguito di riqualificazione di un atto di scissione quale atto di assegnazione ai soci di beni immobili, veniva contestata l’elusività dell’operazione nei confronti dei soggetti coinvolti.
In particolare, la società, dopo aver acquistato e ceduto in godimento un immobile ai suoi soci, veniva posta in liquidazione e, successivamente, realizzava una scissione, con cui, previo frazionamento, l’immobile veniva assegnato ai due soci aventi paritaria partecipazione.
A fronte della notifica di avviso di accertamento, i contribuenti impugnavano i provvedimenti impositivi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale rigettava i ricorsi.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva poi l’appello del contribuente, ritenuto inammissibile per eccessiva genericità.
Ricorso e decisioni della Commissione Tributaria
Avverso detta sentenza veniva infine proposto ricorso per cassazione, che, reputata illegittima la decisione di inammissibilità, rinviava alla CTR per un nuovo esame del merito.
Il giudizio veniva quindi riassunto e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dei contribuenti, ritenendo che l’operazione straordinaria di scissione presentasse ragioni economiche intrinseche tali da portare all’annullamento degli atti impositivi.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt.37 bis del DPR 29.9.1973 n. 600, vigente ratione temporis, e 2697 codice civile, avendo, a suo avviso, i giudici di merito erroneamente individuato quale valida ragio