La liquidazione di una società è un’operazione che si incontra spesso nello svolgimento dell’attività professionale e altrettanto spesso nel bilancio finale di liquidazione emerge che l’erario figura ancora tra i creditori insoddisfatti.
Il Codice civile, insieme al DPR 602/1973, disciplina in modo rigoroso la responsabilità dell’organo amministrativo e dei soci, qualora si verifichino determinate condizioni. Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione offre un interessante spunto di riflessione su questo argomento.
La liquidazione di un soggetto collettivo, specie se relativa ad una società di capitali caratterizzata dalla cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta, è un adempimento che necessita di particolari riflessioni e di un attento esame di coscienza circa i comportamenti tenuti nell’ultima fase della vita della società, esame che deve essere ancora più critico quando residuano debiti fiscali non onorati.
Al momento dell’estinzione del soggetto societario i possibili corresponsabili per i debiti tributari inevasi possono essere gli amministratori, i liquidatori ed i soci, e ciò sulla base di fonti normative diverse.
Estinzione di società e responsabilità dei soci
Come ben sappiamo, la responsabilità che scatta nei confronti dei soci trova il proprio fondamento nel Codice civile ed in particolare nel terzo comma dell’art. 2495 che recita:
“Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è