Le fatture ricevute a inizio anno ma relative ad operazioni dell’anno precedente pongono problematiche nella detrazione IVA. L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, riguardo alla contabilizzazione dell’IVA su fatture di fine anno, solleva dubbi di coerenza rispetto alle norme e alla giurisprudenza dell’Unione Europea. In attesa dei decreti attuativi della Riforma fiscale IVA, questa interpretazione offre spunti di riflessione su effettività e proporzionalità. Analizziamo le implicazioni pratiche per i contribuenti e le prospettive di cambiamento.
Qualora il contribuente ricevesse fatture datate dicembre dell’anno X ma i documenti venissero recapitati, dal Sistema di Interscambio, nel gennaio dell’anno X+1 l’agenzia delle Entrate segnalerebbe una anomalia riscontrata nella dichiarazione IVA anno X.
Si faccia il caso della segnalazione di una anomalia derivante dall’esercizio del tributo a fronte di una fattura datata dicembre 2020 ma recapitata dal Sistema di Interscambio solo nel gennaio 2021.
Analizziamo le norme in questione e le considerazioni critiche sul tema.
Detrazione IVA: normativa nazionale e unionale
Secondo l’articolo 1, comma 1, DPR 23 marzo 1998 n. 100, le fatture ricevute l’anno successivo a quello di riferimento (ossia, a quello in cui l’operazione si considera effettuata ed è sorta l’esigibilità del tributo) consentono la detrazione solo nell’anno in cui il contribuente ha ricevuto le fatture.
Invero, l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE prevede che il diritto alla detrazione nasce «quando l’imposta detraibile diventa esigibile», cioè quando si realizzano le condizioni di legge (cosiddetto «fatto generatore dell’imposta») necessarie affinché l’Erario possa far valere, nei confronti del debitore il diritto al pagamento dell’imposta (cosiddetta «esigibilità dell’imposta»).
Anche l’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, DPR 633/1972 dispone che:
«Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile».
Relativamente al «termine entro il quale il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta», l’articolo 179 della direttiva 2006/112/CE, prevede che la detrazione avvenga in linea di principio, nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto (circolare 1/E del 17 gennaio 2018) e secondo le modalità di esercizio previste dall’articolo 178, quindi, rispettando la condizione del «possesso di una fattura».
Per quanto riguarda queste «modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta» (circolare 1/E/2018), infatti, l’articolo 178 della direttiva Iva prevede che il soggetto passivo debba «essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6» (si veda anche la sentenza della Corte di Giustizia Ue 29 aprile 2004, C-152/02, Terra Baubedarf-Handel GmbH).
L’interpretazione dell’Agenzia sulle fatture di fine anno
Purtroppo l’agenzia delle Entrate, nella CM 1/E/2018 ritiene che, sulla scorta delle indi