Ogni ricorso tributario deve avere una propria autonomia e non può limitarsi a richiamare motivi contenuti in altri documenti o allegati, pena l’inammissibilità: non è possibile motivare il singolo ricorso per relationem! Dunque, un ricorso è inammissibile quando c’è incertezza assoluta sull’oggetto della controversia. È essenziale che i motivi siano esposti chiaramente, in modo che il giudice possa comprendere pienamente le questioni da valutare e affrontarle in modo adeguato.
La Corte di cassazione ha ribadito che ogni ricorso tributario deve possedere una propria precisa autonomia e non è consentito, a pena di inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo perché ha un oggetto delimitato rigidamente dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione dell’atto impositivo.
Il processo tributario, infatti, è incentrato sul singolo atto oggetto di impugnazione in quanto il contenzioso ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione, che costituiscono la causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto medesimo.
Dalle premesse che precedono, non è consentito nell’impugnazione di un determinato atto, semplicemente e genericamente richiamare motivi di gravame formulati in altro ricorso quand’anche relativo in ipotesi a causa connessa o addirittura, come nel caso di specie, delineati all’interno di un allegato del medesimo ricorso, notificato alla controparte unitamente a quest’ultimo, e richiamato per relationem.
Fatto: ricorsi che richiamano ricorsi precedenti
Al centro del contendere vi erano due avvisi di accertamento, a carico di una srl, con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava somme ai fini Ires ed Irap per l’errata determinazione di quote di ammortamento di due cespiti.
La compagine proponeva ricorso avanti alla Ctp di Venezia, che lo dichiarava inammissib