Affinché la notifica di un atto impositivo sia considerata valida, non basta consegnare la raccomandata all’ufficio postale; deve essere realmente spedita. Ma cosa accade quando la prova di spedizione si basa solo sulla “distinta analitica posta registrata”? Scopriamo insieme perché questo documento potrebbe non bastare e quali sono le conseguenze giuridiche che ne derivano.
Ai fini della notifica dell’atto impositivo non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all’ufficio postale di pertinenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve intendersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna il plico raccomandato non sia stato inoltrato dall’ufficio postale.
Il documento detto “distinta analitica posta registrata”, in cui sono riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata, tra cui la data di spedizione, non ha alcun valore probatorio, e non può equipararsi né alla ricevuta di spedizione né alla certificazione della data di spedizione del plico. È quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.
Disciplina delle notifiche e comunicazioni in ambito tributario: riferimenti normativi e procedure
Le norme di cui agli articoli 137 e ss. del Codice procedura civile e 60 DPR n. 600/1973, a cui si ispira l’art. 16, comma. 2, del D.Lgs n. 546/1992, recano la disciplina delle comunicazioni e notificazioni in ambito tributario.
L’ufficiale giudiziario e i messi speciali incaricati dall’Amministrazione finanziaria sono i soggetti preposti alla notifica “brevi manu”; la notifica può essere eseguita anche attraverso il servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, perfezionandosi la notifica con la consegna del relativo plico da parte dell’agente postale al soggetto destinatario.
Nel caso di irreperibilità relativa, incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto, l