Mancano 15 giorni alla scadenza della presentazione del modello 770/2024 (periodo 2023). Vediamo quali sono i punti chiave (quadro per quadro) da attenzionare prima dell’invio…
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770-2024 per la presentazione delle dichiarazioni del sostituto d’imposta da trasmettere entro la data del 31 ottobre 2024.
Come noto nel modello 770/2024 (relativo all’anno d’imposta 2023) vanno indicati i dati delle ritenute operate e dei relativi versamenti, le compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati nonché i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Nota: l’invio del modello 770 è possibile se il sostituto d’imposta ha provveduto alla trasmissione delle certificazioni uniche previste dalla normativa ( i termini di invio delle CU erano il 18 marzo 2024 per le Certificazioni Uniche relative a redditi che devono indicati nelle precompilate e il 31 ottobre 2024 per le Certificazioni Uniche relative ai redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata).
Modello 770-2024: i punti da ricordare ai fini della redazione della dichiarazione
Soggetti obbligati alla compilazione
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Modello 770/2024 i soggetti che nel 2021 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e che si possono identificare nei seguenti soggetti:
- società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- condomìni e società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- società di armamento residenti nel territorio dello Stato e società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato e i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole e persone fisiche che esercitano arti e professioni o che operano le ritenute alla fonte e aderiscono al regime forfetario;
- amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto, i curatori della liquidazione giudiziale in caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto