In caso di concordato ordinario liquidatorio, la verifica della fattibilità del piano, da intendersi come non manifesta inattitudine di quest’ultimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, impone al giudice un sindacato anche sulla “fattibilità economica”, oltre che giuridica, del piano stesso sotto il profilo della sua non plausibilità e, quindi, irrealizzabilità, fermo restando che la valutazione di convenienza di una proposta plausibile resta comunque riservata ai creditori.
Il caso: analisi della fattibilità del piano di concordato
La Corte d’Appello di L’Aquila, con Sentenza del 19 settembre 2024, ha rigettato il reclamo avverso la decisione del Tribunale, il quale, a seguito dei pareri negativi dell’esperto e dell’ausiliario, aveva respinto, per assenza di fattibilità del piano e di utilità per taluni creditori, la domanda di omologa di un concordato semplificato, proposta ai sensi dell’art. 25sexies, comma 1, C.C.I.I., a seguito dell’esperimento della composizione negoziata, svoltasi secondo correttezza e buona fede, ma senza esito, come attestato dalla relazione depositata dall’esperto negoziatore.
Con la detta sentenza, in pari data, il Tribunale aveva inoltre dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società, su ricorso di uno dei creditori, stante la sua situazione d’insolvenza (desumibile dalle stesse circostanze esposte dalla società in sede di ricorso per omologa del concordato semplificato) ed il superamento del limite di cui all’art. 49, comma 5, C.C.I.I.
Avverso tale decisione la Parte proponeva reclamo, censurando il rigetto dell’omologa del concordato semplificato per la ritenuta non fattibilità del piano, derivante dalla sola svalutazione del valore del marchio come