I medici di medicina generale possono costituire associazioni per condividere strutture e servizi, migliorando l’efficienza e le potenzialità assistenziali. Queste associazioni gestiscono spese comuni come segreteria, assicurazioni e pulizie, che vengono ripartite tra i membri senza maggiorazioni. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito di queste spese è esente da IVA, purché avvenga al puro costo.
Medici di medicina generale e forme associative
Condivisione di strutture e servizi tra professionisti
L’art. 40 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, prevede che i medici di medicina generale possano, in accordo tra loro, realizzare forme di tipo associativo.
Queste forme possono essere qualificabili come associazioni atte a costituire modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, al fine di sviluppare e migliorare le proprie potenzialità assistenziali; forme associative equiparabili a società di servizio anche cooperative, che tuttavia non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici.
Esenzione IVA per riaddebito di spese comuni: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
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