Una società di persone (S.n.c) composta da due soci, padre e figlio, decide di sciogliersi a seguito del pensionamento del padre che desidera cessare la propria attività e consentire al figlio di procedere l’esercizio dell’attività di agente di commercio.
Gli atti da predisporre sono dunque una donazione di quota e un atto di assegnazione dell’azienda. Di seguito di esamineranno i riflessi civilistici e fiscali della c.d. trasformazione impropria.
Trasformazione impropria di società di persone in ditta individuale: inquadramento civilistico
Sotto il profilo civilistico, l’articolo 2272 codice civile, al primo comma, n. 4, prevede, quale causa di scioglimento delle società di persone, il venire meno della pluralità dei soci qualora la pluralità stessa non venga ricostituita entro il termine di sei mesi.
L’eventualità rappresentata potrebbe essere determinata nella prassi da: recesso, cessione delle quote ovvero morte di un socio.
A questo punto l’unico socio rimasto può decidere di:
- sciogliere la società;
- ricostituire la pluralità di soci;
- continuare l’attività in forma individuale.
Nel caso in cui il socio non desideri continuare l’attività ricostituendo la pluralità o continuando esso stesso l’attività, dovrà attivarsi per avviare la procedura di liquidazione, con conseguente successiva cancellazione della società dal registro delle imprese.
Spesso, tuttavia, accade che il socio unico prosegua l’attività commerciale sotto forma di impresa individuale.
In questa particolare circostanza si realizza, una c.d. “trasformazione impropria” da società di persone a impresa individuale, “impropria” in quanto non espressamente prevista dall’ordinamento.
Dal punto di vista civilistico occorre domandarsi se tale operazione sia considerata possibile dal momento che in dottrina e giurisprudenza si rilevano orientamenti differenti, alcuni volti a riconoscere la natura di trasformazione all’operazione in oggetto, mentre altri a negare che sia individuabile come