Analizziamo come cambiano le norme che interessano i sostituti d’imposta, sia sul versante amministrativo che penale, evidenziando che le sanzioni tributarie riguardano le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 mentre le sanzioni per le violazioni penali sono già in vigore dal 29 giugno 2024.
Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta
Riportiamo il nuovo dettato normativo per le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Art. 2 del D.Lgs. n. 471/1997: Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’ articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull’ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 2, del D.Lgs. n. 471/1997.
2. Se l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un m