Oggi spieghiamo come vanno dichiarate le pensioni estere erogate a contribuenti italiani (pensiamo agli emigrati del passato che sono tornati in Italia). La disciplina è variegata, dunque puntiamo il mouse su: pensioni pubbliche e private, fondi pensione ed i famigerati tre pilastri svizzeri.
Con l’arrivo della stagione delle dichiarazioni dei redditi torna il problema di inquadrare correttamente il trattamento fiscale delle pensioni estere.
Sul tema, le regole previste dalla Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia sono molto più variabili rispetto alle previsioni valide per il reddito da lavoro dipendente. La previsione, infatti, contenuta nel modello Ocse per le pensioni è frequentemente rinvenibile in molti trattati, ma non ovunque.
Pensioni estere in dichiarazione dei redditi: trattamento fiscale
Le pensioni pubbliche e le pensioni private
Innanzitutto, distinguiamo le pensioni pubbliche dalle pensioni private. Le pensioni private derivano da un cessato privato impiego mentre le pensioni pubbliche derivano da un cessato pubblico impiego.
L’elemento comune, tuttavia, è rappresentato dal fatto che si tratta di un cessato impiego di lavoro dipendente.
Per chiarire con un esempio, pensate che vi siano 3 amici che decidono di trasferirsi all’estero per godersi gli anni della pensione.
Prima della pensione essi svolgevano le seguenti attività lavorative:
- Dirigente di un’azienda o impiegato;
- Dipendente Agenzia Entrate;
- Dottore Commercialista.
Le pensioni private
Per l’ex dirigente d’azienda trova applicazione l’art. 18 della Convenzione. L’art. 18, infatti, riguarda le pensioni da cessato privato impiego come dipendente. L’art. 18, quindi, abbraccia la maggior parte delle casistiche.
Ovviamente – lo ribadiamo – ipotizziamo di applicare il Modello OCSE. Invero, nei casi concreti, dovranno essere applicate le varie convenzioni.
Tabella n. 1 – articolo 18 Modello OCSE
Article 18 pensions | Traduzione non ufficiale |
Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.
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Salvo quanto previsto dall’art. 19 par. 2 [pensioni pubbliche] le pensioni ed altre remunerazioni similari pagate a un residente di un Paese contraente in relazione ad un cessato impiego saranno tassate so |