La prossima scadenza del 12 luglio 2024 per la trasmissione della comunicazione per l’accesso al bonus ZES unica ha scatenato una serie di dubbi e questioni che il silenzio dell’Agenzia Entrate rende ancora più urgenti e pressanti.
Pur senza pretesa di completezza, ma con la massima accuratezza possibile, di seguito si presentano alcuni di tali quesiti e le relative risposte fornite in occasione di alcuni recenti eventi, sulla base essenzialmente dei chiarimenti forniti in occasione dei precedenti similari bonus.
Sportello ZES e bonus ZES unica
Si chiede di sapere se la normativa del bonus ZES unica sia in qualche modo subordinata all’ordinaria normativa ZES e che, quindi, debba sussistere anche per il bonus il rispetto delle condizioni previste dalla normativa generale sulle ZES; in particolare, occorre presentare qualcosa allo sportello ZES prima di trasmettere la comunicazione per il bonus?
Come confermato anche dalla FAQ 2 della “struttura di missione ZES”:
“l’accesso al regime di semplificazione procedimentale dell’autorizzazione unica, di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023, non costituisce, in alcun modo, presupposto necessario per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del citato decreto-legge, che riguarda l’acquisto di beni strumentali destinati alle strutture produttive.”
Alla luce di tale chiarimento deve ritenersi dunque che le due discipline sono del tutto indipendenti e la trasmissione della comunicazione per l’accesso al bonus non deve essere preceduta da alcuna preventiva richiesta allo sportello ZES.
Soggetti neo costituiti
Possono accedere al bonus ZES unica le imprese costituite nell’anno?
Le imprese neo costituite possono accedere all’agevolazione, sempre che sussistano tutti gli altri presupposti di legge e, in particolare, l’investimento effettuato tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024.
Impresa non attiva
Alla data di presentazione della comunicazione del bonus ZES unica la società deve essere attiva in camera di commercio?
Nulla è previsto circa il fatto che il soggetto richiedente debba essere già in attività.
Anzi, il modello di comunicazione prevede un’apposita casella (quadro B – sezione I) relativa alla “Struttura non operativa” per indicare che si tratta di una struttura produttiva non ancora insediata nella zona ZES.
Avvio dell’investimento
Si chiede di sapere se un contratto di leasing stipulato nel corso del 2023 per un macchinario che è in fase di realizzazione per la consegna entro il 15 novembre 2024 e per il quale, nel corso del 2023, è stato pagato un acconto pari al 20%, possa essere ammesso asl bonus ZES unica, tenuto conto che la mancata consegna entro il 2023 non ha consentito di presentare il modello CIM23.
L’attuale disciplina non ha specificato nulla circa l’avvio dell’investimento; tuttavia, esistono precedenti che, come l’attuale disciplina, prevedono il rispetto del Regolamento UE n. 651/2024.
In particolare, l’art. 6, comma 4, lett. b) del predetto Regolamento dispone che le agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se, tra l’altro,…
“la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l’attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.”
Così, ad esempio richiamando la citata disciplina comunitaria (art. 6, comma 4, lett. b) del citato Regolamento), la circolare n. 34/E/2016, par. 3, chiariva che gli investimenti (bonus SUD) dovevano essere “avviati” dal 1° gennaio 2016, non risultando agevolabili, secondo la disciplina comunitaria, gli investimenti avviati antecedentemente all’introduzione dell’agevolazione.
Applicando il principio comunitario all’attuale disciplina, se ne deve concludere che gli investimenti ammissibili sono solo quelli avviati a partire dal 1° gennaio 2024.
Pertanto, un investimento “avviato” nel 2023, cioè prima dell’entrata in vigore della norma, ed interamente “effettuato” entro il 15 novembre 2024 non può essere ammesso al nuovo bonus ZES unica, in considerazione del fatto che non lo consente la norma comunitaria.
A ulteriore conferma dell’inammissibilità al bonus degli investimenti già avviati al 1° gennaio 2024, sovviene anche il punto h) della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO contenuta nel modello di comunicazione da presentare, dove si deve espressamente dichiarare quanto segue:
“h) gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire del credito d’imposta non sono stati oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell’entrata in vigore del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”.
Il riferimento a “prima dell’entrata in vigore” del decreto legge n. 124/2023, avvenuta il 20 settembre 2023, potrebbe indurre a ritenere che gli investimenti avviati dal 21 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 possano ritenersi agevolabili; in realtà, il testo dell’art. 16, comma 4, del decreto legge n. 124/2023 fa espresso riferimento, quale decorrenza iniziale, alla data del 1° gennaio 2024, così come indicato anche