Analisi puntuale della Convenzione tra Repubblica Italiana ed Emirati Arabi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire evasioni fiscali. Cosa accade in caso di trasferimento di un professionista da un Paese all’altro?
Il caso di studio poggia le sue radici su una richiesta di consulenza di un cliente in merito al suo trasferimento, per motivi di lavoro, nel regno degli Emirati Arabi. I contesti a cultura mediorientale sono ambienti psicologicamente distanti che l’autore definisce “contesti culturalmente densi”.
In tali contesti ove l’ambiente intangibile (determinato dal culto religioso, dalle regole della Sha’ria, da una serie di precetti dettati dal Corano) risulta dominante si è ritenuto opportuno focalizzarsi sulle questioni operative, tipiche degli ambienti di stampo nord-americano, e per tale motivo si è ritenuto opportuno porre le basi della consulenza su una comparazione legislativa che prende le mosse da un confronto tra la Convenzione stipulata tra la Repubblica italiana ed il Regno degli Emirati Arabi, gli istituti di residenza e di domicilio ai fini civili e fiscali, nonché si è posto anche l’accento sulle movimentazioni finanziarie e sui rapporti con gli istituti bancari italiani.
Definito ciò, si è ritenuto opportuno creare un contatto con i consulenti in loco per affrontare le problematiche socio/culturali ed economiche locali.
Alcune precisazioni: la dizione uno stato contraente designa gli Emirati Arabi la dizione l’altro stato contraente designa l’Italia
Convenzione tra Italia ed Emirati Arabi contro le doppie imposizioni: istituto della residenza e del domicilio
In merito alla convenzione contro le doppie imposizioni, in tale sede, si pone l’accento su alcuni articoli del documento di seguito riportati contestualizzati nella legislazione italiana.
[Convenzione] Art. 4:
“il residente di uno stato contraente identifica ogni persona che è assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analogica.”
[Legislazione Italiana] Il domicilio di una persona è espressamente disciplinato dal Titolo III art. 43 i quale recita:
“Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.”
Segue l’art. 44 il quale recita:
“Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi in buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito anche il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.”
[Convenzione] La persona è considerata residente nello stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli stati contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).
Se non è possibile determinare lo Stato Contraente nel quale tale persona ha il proprio centro di interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli stati contraenti, essa è considerata residente nello stato contraente in cui soggiorna abitualmente […]
La riforma della residenza fiscale nell’ordinamento italiano
[Legislazione Italiana] La riforma della residenza fiscale delle persone fisiche:
L’art.1 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, stabilisce importanti novità in tema di residenza fiscale delle persone fisiche, nel quadro della riforma della fiscalità internazionale delegata al Governo con la legge n. 111 del 9 agosto 2023. Tale legge iscrive la riforma nel quadro degli interventi volti ad armonizzare la normativa italiana con la prassi internazionale e con le direttive dell’OCSE.
In particolare, il decreto interviene sulla nozione di domicilio e sui risvolti probatori dell’iscrizione all’A.I.R.E.
[Residenza Fiscale]: L’art. 2, comma 2 del T.U.I.R. sulla residenza delle persone fisiche è stato modificato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 209/2023 con la seguente disposizione:
“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del